Cass. pen. n. 2402 del 5 marzo 1992

Testo massima n. 1


In materia di estradizione, il principio di specialità non comporta una sospensione della giurisdizione del giudice italiano, che resta piena, ma determina soltanto una limitazione ai poteri sovrani in materia giurisdizionale attribuiti agli organi giudiziari del Paese richiedente, limitazione che automaticamente viene meno quando il Paese richiesto, con suo provvedimento insindacabile nell'ordinamento interno, rimuove il limite posto alla sovranità del Paese procedente.

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