14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24717 del 27 giugno 2002
Testo massima n. 1
In materia di estradizione, ai fini del principio della doppia incriminazione [ art. 13 c.p. ] non rilevano le eventuali condizioni di procedibilità né le eventuali cause di estinzione del reato maturate secondo la legislazione dello Stato richiesto, rilevando unicamente, a tal fine, la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti. Ne consegue che l’art. VIII del Trattato tra Italia e Stati Uniti d’America, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, per il quale l’estradizione non è consentita «nel caso in cui l’azione penale o l’esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente», deve essere necessariamente inteso nel senso che non viene riconosciuta rilevanza all’eventuale prescrizione del reato secondo le leggi dello Stato richiesto.
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