Cass. pen. n. 34069 del 15 maggio 2024

Testo massima n. 1


FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE - Successione di leggi processuali nel tempo - "Tempus regit actum" - Applicabilità anche ai procedimenti cautelari - Sussistenza - Arresti domiciliari disposti in relazione al reato di lesioni personali aggravate ex art. 577, comma secondo, cod. pen. - Fatto commesso prima dell'entrata in vigore del comma 3-bis dell'art. 280 cod. proc. pen. - Provvedimento adottato dopo l'entrata in vigore della novella - Legittimità - Sussistenza.


In tema di successione di leggi processuali nel tempo, in assenza di una disposizione transitoria e in applicazione del principio "tempus regit actum", che regola la successione di norme processuali anche in relazione alle misure cautelari, è legittima l'applicazione degli arresti domiciliari, disposta, dopo l'entrata in vigore dell' art. 280, comma 3-bis, cod. proc. pen. introdotto con legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione al reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, comma secondo, cod. pen., commesso anteriormente alla novella.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 41322 del 2015

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 585
Cod. Pen. art. 577 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/11/2023 num. 168 art. 13 com. 1 lett. B