14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 6682 del 4 giugno 1992
Testo massima n. 1
Il principio di specialità, riaffermato nel primo comma dell’art. 14 della Convenzione europea di estradizione [ firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge n. 300 del 1963 ] non preclude in assoluto l’esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiedente per i fatti anteriori alla data dell’estradizione e diversi da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa, ponendo solo una serie di limitazioni all’esercizio dei poteri giurisdizionali; in particolare, per espressa deroga contenuta nel secondo comma del citato art. 14, è consentito adottare «le misure necessarie in vista sia di un eventuale allontanamento dal territorio» dell’estradato, «sia di una interruzione della prescrizione… ivi compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale». [ Nella specie la Cassazione ha ritenuto legittimo che si fosse proceduto per fatti del tipo suddetto per evitare la prescrizione e per l’eventuale richiesta di estradizione suppletiva ].
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Testo massima n. 2
L’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell’art. 192, comma secondo, c.p.p. Peraltro l’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica dell’esistenza del fatto da provare, costituisce un’operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa, sia pure di portata possibilistica e non univoca, di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta [ o storica ], quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice.
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