Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8347 del 13 settembre 1997

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8347 del 13 settembre 1997

Testo massima n. 1

Il principio di specialità di cui all’art. 14 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 non preclude in modo assoluto l’esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiesto, ma vi pone solo delle limitazioni, imposte dall’evidente necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica dell’estradato nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna. Al di fuori di questa ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, commessi in Italia in danno di cittadini, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell’imputato, e, quindi, anche dall’esecuzione di un’eventuale sentenza di condanna a pena detentiva fino a quando per tale diverso titolo, ricorrendone i presupposti, non sia richiesta e concessa un’estradizione suppletiva.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze