14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11580 del 12 marzo 2013
Testo massima n. 1
Le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e, pertanto, [ in assenza di una specifica disciplina transitoria ], soggiacciono al principio “tempus regit actum” e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo. [ Principio affermato in relazione alla modifica dell’art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, relativo alla previsione della concedibilità dei permessi premio ai detenuti per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione solo in caso di collaborazione con la giustizia ].
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