14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8703 del 27 giugno 2000
Testo massima n. 1
In tema di procedimenti in camera di consiglio [ nella specie, sul ricorso al tribunale avverso una decisione della commissione regionale per l’artigianato in tema di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane ], l’art. 738 c.p.c. prevede che, nelle ipotesi in cui la legge dispone che sia sentito il pubblico ministero, gli atti sono «a lui previamente comunicati, ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente del collegio». Ove, peraltro, sia trasmesso al P.M. soltanto il ricorso, senza gli atti del fascicolo d’ufficio, deve ritenersi assolto tale obbligo ove questi esprima ugualmente il proprio parere, prima che il giudice relatore riferisca in camera di consiglio, avendo lo stesso P.M. ricevuto notizia dell’esistenza del procedimento, ed avendo discrezionalmente ed insindacabilmente scelto di formulare le proprie conclusioni sulla base della conoscenza del solo ricorso, anziché, come pure avrebbe potuto, al termine del procedimento, o comunque dopo aver preso visione dei relativi atti.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]