Avvocato.it

Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 23456 del 10 novembre 2011

Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 23456 del 10 novembre 2011

Testo massima n. 1

Nei procedimenti camerali attivati su ricorso, il giudice adito è tenuto a fissare con decreto l’udienza di comparizione con termine per la notifica del ricorso stesso e del decreto alle controparti, ed è, altresì, tenuto al deposito di tale provvedimento, ma non anche a disporne la sua comunicazione a chicchessia, non sussistendo, infatti, un obbligo del giudice normativamente disciplinato in tal senso, ed essendo, invece, onerata la parte ricorrente di attivarsi per prenderne cognizione in cancelleria. Peraltro, in caso di impossibilità di conformarsi tempestivamente al decreto adottato dal giudice, il ricorrente può esperire le iniziative necessarie per l’ottenimento del possibile differimento dell’udienza e del termine per gli adempimenti notificatori, a condizione che tale attività sia compiuta prima della celebrazione dell’udienza già predeterminata e dell’adozione definitiva dei relativi provvedimenti. [ Principio enunciato in riferimento ad un giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle competenze di un perito traduttore proposto dalla Procura generale presso la Corte d’appello ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze