Cass. civ. n. 6389 del 28 ottobre 1983
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è esperibile esclusivamente avverso i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere di definitività e che non siano soggetti ad alcuno specifico mezzo di impugnazione; conseguentemente non è proponibile detto ricorso nei confronti dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi nel corso del procedimento di separazione personale dei coniugi (art. 708 ultimo comma c.p.c.), trattandosi di provvedimenti modificabili e revocabili in corso di causa e comunque idonei a produrre effetti soltanto provvisori fino alla sentenza che conclude il giudizio, mentre la potenziale definitività di tali provvedimenti, in ipotesi di estinzione del processo, è irrilevante ai fini dell'acquisizione iure del carattere definitivo in senso giuridico.