Cass. civ. n. 3388 del 8 marzo 2001
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale tra coniugi, l'ordinanza del tribunale con la quale le parti vengono rimesse all'udienza presidenziale per l'esperimento del tentativo di conciliazione, non effettuato in precedenza, non è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost., essendo sprovvista dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà. Essa, infatti, si sostanzia in un provvedimento ordinatorio di mero rinvio delle parti innanzi al Presidente del tribunale.