14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3374 del 1 aprile 1998
Testo massima n. 1
I provvedimenti temporanei ed urgenti adottati, a norma dell’art. 708 c.p.c., dal presidente del tribunale in tema di affidamento della prole sono soggetti, in assenza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva in via breve, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, ovvero alla normale procedura di esecuzione forzata, previa notifica alla controparte del titolo e dell’intimazione ad adempiere. Nella prima ipotesi, giudice competente per l’esecuzione è quello stesso che ha emesso il provvedimento [ o quello competente per il merito, se risulti già instaurato il relativo giudizio ], mentre, nella seconda ipotesi, è competente il giudice dell’esecuzione, secondo le regole ordinarie, non potendo condurre a diversa soluzione nemmeno il testo dell’art. 669 duodecies [ come introdotto con la novella del 1990 ], non direttamente applicabile ai provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 708 c.p.c., e, oltretutto, riferibile all’ipotesi in cui il beneficiario del provvedimento cautelare abbia proceduto alla «esecuzione diretta» e non all’ordinaria procedura di esecuzione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]