Cass. civ. n. 2302 del 14 luglio 1971
Testo massima n. 1
L'omissione del tentativo di conciliazione dei coniugi, che deve essere ripetuto in appello, non importa nullità del procedimento, non incidendo sull'attuazione del processo, ed essendo rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.