Cass. civ. n. 4889 del 5 agosto 1981
Testo massima n. 1
Nella fase presidenziale del giudizio di separazione, l'udienza di prima comparizione dei coniugi che sia stata tenuta innanzi al presidente capo del tribunale anziché innanzi al presidente da lui delegato è pienamente valida, anche se della sostituzione non è stata data comunicazione alle parti, in quanto la stessa non incide né sulla costituzione del giudice, né comporta violazione del principio del contraddittorio.