14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2658 del 1 giugno 1989
Testo massima n. 1
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, di cui agli artt. 706 e ss. c.p.c., la domanda riconvenzionale [ nella specie, domanda di addebitabilità all’attore della separazione stessa, avanzata dal convenuto nei cui confronti era stata richiesta analoga declaratoria ] è tempestivamente introdotta con la comparsa di risposta in sede di costituzione davanti al giudice istruttore, ancorché non sia stata formulata in controdeduzioni scritte depositate dal difensore nella fase preliminare davanti al presidente del tribunale, posto che solo la successiva comparizione davanti a detto istruttore segna l’inizio della fase cognitoria.
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