14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3095 del 24 giugno 1989
Testo massima n. 1
Nel procedimento di separazione personale ex art. 706 c.p.c. — che è unico, seppure distinto in due fasi, delle quali anche quella presidenziale ha carattere contenzioso — la costituzione dell’attore si perfeziona al momento e per effetto del deposito del ricorso introduttivo, che deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura, instaurandosi attraverso tale deposito il rapporto cittadino-giudice e dovendo ex art. 36 disp. att. c.p.c. la cancelleria provvedere alla formazione del fascicolo di ufficio ed all’iscrizione della causa a ruolo generale, nonché a ricevere gli adempimenti di cui all’art. 38 disp. att. c.p.c., mentre la notificazione del ricorso e del decreto che fissa l’udienza di comparizione è finalizzata unicamente alla formazione del contraddittorio ed alla difesa della controparte. Ne discende che nel procedimento di separazione personale l’attore non ha l’onere, dopo l’udienza presidenziale, di costituirsi in giudizio anche davanti al giudice istruttore, restando inapplicabili le disposizioni fissate dall’ art. 165 e 171, primo comma, c.p.c. e di conseguenza esclusi gli effetti perentivi del giudizio ex art. 307, primo e secondo comma, c.p.c.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]