Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4686 del 30 marzo 2001

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4686 del 30 marzo 2001

Testo massima n. 1

Se la stessa causa di separazione personale dei coniugi viene introdotta davanti a giudici diversi, per individuare, ai fini della litispendenza, il giudice preventivamente adito occorre avere riguardo non già alla data di notifica degli atti introduttivi dei due giudizi ma a quella del deposito dei relativi ricorsi in cancelleria. Ha, infatti, rilievo generale il principio, affermato con particolare riferimento al processo del lavoro, nonché ai giudizi d’impugnazione da proporre non con citazione, ma con ricorso, secondo il quale nei procedimenti che s’instaurano con ricorso [ ad eccezione del rito monitorio per il quale vige la diversa regola di cui all’art. 643 ultimo comma c.p.c. ] la pendenza della lite è determinata dalla data di deposito del ricorso stesso in cancelleria.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze