Cass. civ. n. 2413 del 14 aprile 1984
Testo massima n. 1
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 705 c.p.c. — che, in linea generale, fa divieto al convenuto in possessorio di proporre giudizio petitorio finché il primo non sia definito e la sentenza non sia stata eseguita — petitorio è il giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa della quale si contende in sede possessoria e non già ogni controversia estranea al tema del possesso, come quella originata da una pretesa di carattere restitutorio e fondata sull'esistenza o meno di rapporti obbligatori. (Nella specie, la controversia verteva sulla opponibilità o meno ai nuovi proprietari del contratto di locazione stipulato dal debitore che aveva subito l'espropriazione senza porre in discussione la proprietà o altro diritto reale sugli stessi beni).