Cass. civ. n. 951 del 26 gennaio 1995
Testo massima n. 1
Il convenuto in un giudizio possessorio è legittimato — ai sensi dell'art. 705, comma 1, c.p.c., quale risultante a seguito della pronunzia di parziale illegittimità costituzionale emessa con n. 25 del 3 febbraio 1992, e dell'art. 1168, comma 4, c.c., nell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza citata — a far valere nel giudizio possessorio le proprie ragioni petitorie nel caso in cui la tutela chiesta dall'attore sia da attuare mediante distruzione di un bene immobile e la cognizione di tali ragioni, per la sede processuale e la forma in cui sono dedotte, non implichi deroga alle ordinarie regole di competenza.