14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4415 del 9 agosto 1985
Testo massima n. 1
Il giudice, che abbia disposto un accertamento tecnico preventivo, a norma dell’art. 696 c.p.c., deve ritenersi competente, indipendentemente dall’eventuale sopravvenuto promuovimento della causa di merito, anche a dirimere i dubbi che insorgano successivamente sui quesiti e sui compiti affidati al consulente, e tale competenza non può essere messa in discussione sotto il profilo che il provvedimento reso in proposito si sia in effetti tradotto in una nuova consulenza, esorbitante dai limiti della indagine preventiva, trattandosi di questione non attinente alla competenza, ma rilevante al diverso fine della validità del nuovo accertamento, in relazione ai suddetti limiti del procedimento di istruzione preventiva ed al suo rapporto con il giudizio di merito.
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