14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4073 del 18 giugno 1986
Posted at 17:33h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il giudice competente a provvedere sull’istanza di accertamento tecnico preventivo è lo stesso giudice che sarebbe competente per la causa di merito [ artt. 693, 696 c.p.c. ]. Pertanto, in relazione alla domanda di adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto, o di risoluzione di esso, competente a provvedere sulla citata istanza è il giudice del luogo in cui il contratto stesso è stato concluso o quello del luogo nel quale questo deve essere eseguito.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]