14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12232 del 19 agosto 2002
Testo massima n. 1
Il diritto di ritenzione previsto dall’art. 1152 c.c., attuando una forma di autotutela in deroga alla regola per cui nessuno può farsi giustizia da sé, costituisce istituto di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica, che non può, quindi, essere invocato dal detentore nomine alieno del bene nei confronti del proprietario rivendicante.
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Testo massima n. 2
La presunzione di possesso è ricollegata dall’art. 1141 c.c. ad un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in attività corrispondenti all’esercizio della proprietà [ o di altro diritto reale ]; tuttavia tale presunzione non opera in favore di chi si trovi con la cosa in una relazione materiale che si svolge in nome del possessore e per sua volontà. Ne consegue che in tali casi il soggetto che, assumendo di essere possessore, voglia tutelare in giudizio tale situazione, deve allegare e provare atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell’avvenuto mutamento dell’originario animus detinendi in animus possidendi.
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