14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5626 del 17 ottobre 1988
Testo massima n. 1
Con riguardo alle azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, qualora, in relazione al petitum sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, mentre non rileva il tipo di provvedimento cautelare richiesto, che può implicare solo un limite interno delle attribuzioni di quel giudice, in relazione al divieto di annullamento, modifica o revoca dell’atto amministrativo di cui all’art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Pertanto, detta giurisdizione deve essere affermata, quando il proprietario di un fondo denunci il pregiudizio alla salute ed all’ambiente derivante dalla vicina costruzione di un’opera pubblica, senza l’adozione delle doverose cautele, ricollegandosi la domanda a posizioni di diritto soggettivo [ inclusa quella inerente alla fruizione del bene ambiente, qualificabile come diritto soggettivo in capo a chi disponga di beni il cui godimento sia legato alla conservazione delle condizioni ambientali ].
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Testo massima n. 2
Gli artt. 140 e 141 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 [ testo unico sulle acque e gli impianti elettrici ]; i quali espressamente vietano la proposizione di azioni di nunciazione [ e possessorie ] nei confronti della pubblica amministrazione, ove possano interferire su provvedimenti ed atti dell’autorità amministrativa in materia di governo di acque pubbliche a tutela di interessi generali, determinano, con riguardo a dette azioni, il difetto assoluto di giurisdizione.
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