14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1445 del 16 marzo 1981
Testo massima n. 1
In materia di legittimazione passiva rispetto alle azioni di nunciazione, nella prima fase, a cognizione sommaria, del procedimento di nuova opera, legittimato passivo è l’autore dell’opera, cioè chi ne assume l’iniziativa, [ esecutore materiale o morale della medesima ], mentre nella seconda fase, di merito ed a cognizione piena, la legittimazione passiva si determina in base alla domanda proposta, secondo le regole generali, ossia il legittimato passivo, si identifica in colui che è destinatario del comando dettato dalla norma invocata dall’attore e, quindi, l’esecutore morale o materiale dell’opera, se il denunciante agisce in possessorio, ed il proprietario od il titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio; invece, nella denuncia di danno temuto, legittimato passivo è sempre colui che, essendovi obbligato, abbia omesso di espletare l’attività necessaria per evitare l’insorgenza della situazione di pericolo e, pertanto, nell’una e nell’altra fase, il proprietario della cosa o, comunque, il titolare del diritto reale portatore dell’obbligo.
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