14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4802 del 30 luglio 1988
Testo massima n. 1
La denuncia di nuova opera è proponibile anche in relazione ad un manufatto che, pur non essendo attualmente lesivo del diritto altrui, possa essere temuto come fonte di futuro danno per i caratteri che l’opera potrebbe assumere qualora fosse condotta a termine. Pertanto, è compito del giudice del merito accertare se, avuto riguardo al carattere pregiudizievole che l’opera avrebbe potuto assumere qualora fosse stata ultimata, l’attore abbia agito con la necessaria diligenza e cautela nel valutarne, alla stregua delle iniziali caratteristiche oggettive, la potenziale dannosità, restando comunque escluso che l’ordine di sospensione dei lavori adottato in sede interdittale possa convertirsi in provvedimento definitivo nella successiva fase di merito ove in tale sede risulti accertata l’intenzione del convenuto di eseguire un’opera non lesiva del diritto del denunciante.
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