14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1777 del 26 marzo 1981
Testo massima n. 1
Il sequestro conservativo ha la funzione cautelare di assicurare la destinazione della cosa, assoggettata a sequestro al soddisfacimento — per mezzo dell’espropriazione forzata — del credito che il sequestrante farà valere nella successiva causa di merito, se verrà accertato con sentenza esecutiva pronunciante la conseguente condanna. Pertanto, legittimato ad intervenire in via principale, nella causa di convalida ai sensi del primo comma dell’art. 105 c.p.c., è — analogamente a quanto avviene per l’opposizione di terzo all’esecuzione per espropriazione forzata — chi si affermi titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa assoggettata a sequestro, che resterebbe [ illegittimamente ] pregiudicato dall’espropriazione forzata del bene sequestrato o pignorato.
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