14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2746 del 27 aprile 1985
Testo massima n. 1
In sede di convalida del sequestro conservativo, deve ritenersi consentita, ove risulti l’esorbitanza del valore dei beni originariamente staggiti rispetto allo ammontare del credito, la riduzione della misura cautelare [ con la sua convalida nei corrispondenti limiti ], in quanto il potere di disporre tale riduzione è implicitamente conferito dall’art. 671 c.p.c., nella parte in cui rinvia alle norme sul pignoramento [ ivi incluso l’art. 497 c.p.c., che espressamente contempla la riduzione del pignoramento ].
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