14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1336 del 9 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Le ordinanze del giudice istruttore [ come pure del presidente del tribunale ] in materia di sequestro [ concessione, cauzione, revoca: artt. 672-687 c.p.c. ] pur non potendo essere assimilate a quelle istruttorie a causa della loro incidenza su diritti soggettivi, è pur vero che hanno efficacia circoscritta entro precisi limiti temporali, stante il loro carattere strumentale rispetto al processo o ai processi di convalida o di merito o a cui si inseriscono, di guisa che quell’efficacia è destinata a venir meno alla definizione del processo per qualsiasi causa, e tutte le questioni relative alla loro legittimità sostanziale o processuale possono e debbono esser fatte valere al momento della decisione sulla convalida che è impugnabile nelle forme ordinarie. Ne consegue per quanto riguarda, in particolare, il provvedimento di riduzione del sequestro conservativo [ non previsto espressamente nel nostro ordinamento ma invalso nella pratica in analogia alla riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. ], insuscettibile di passaggio in giudicato, potendo la parte interessata sempre chiedere, anche nel corso del processo, un nuovo sequestro sui beni relativamente ai quali il precedente è stato escluso che avverso il medesimo è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. che riguarda provvedimenti decisori definitivi che spieghino i loro effetti con efficacia di giudicato per non essere dato contro di essi alcun rimedio.
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