14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 148 del 23 gennaio 1970
Testo massima n. 1
Il sequestro conservativo e l’azione revocatoria hanno la caratteristica comune di essere mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, implicando l’inefficacia nei confronti di costui degli eventuali atti dispositivi posti in essere dal debitore, ma differiscono profondamente nei loro presupposti e nei loro effetti, anche sotto il profilo processuale. Il creditore, infatti, che abbia ottenuto il sequestro conservativo sui beni del debitore, non è tenuto ad instaurare il processo di espropriazione forzata, nelle forme previste dagli artt. 602 e ss. c.p.c., contro il terzo, al quale il debitore abbia alienato i beni stessi, giacché questi, si considerano come mai usciti dal patrimonio del debitore, il quale rimane il soggetto passivo sia dell’azione cautelare sia di quella esecutiva, senza soluzione di continuità. Diversamente, invece, deve ritenersi nell’ipotesi in cui il creditore abbia dovuto sperimentare l’azione revocatoria per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione posta in essere in pregiudizio delle sue ragioni; in questo caso, invero, i beni erano ormai usciti dal patrimonio del debitore, ed è il terzo acquirente ad acquistare la qualità di soggetto passivo della azione esecutiva.
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