Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4879 del 7 marzo 2005

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4879 del 7 marzo 2005

Testo massima n. 1

Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. non è proponibile avverso l’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo contro provvedimento di natura cautelare, sia che modifichi, revochi o confermi il provvedimento reclamato, giacché trattasi di decisione non definitiva né decisoria, munita di efficacia temporanea, in quanto condizionata all’instaurazione e all’esito della causa di merito, e modificabile e revocabile nel corso della stessa. Né rileva il fatto che la riproponibilità dell’istanza cautelare sia ristretta nei limiti di cui all’art. 669 septies c.p.c., peraltro con il bilanciamento della facoltà di reclamo, derivando da ciò un carattere di definitività riguardante solo la cautela.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze