14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2058 del 4 febbraio 2004
Testo massima n. 1
Nella disciplina dei procedimenti cautelari di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c., il principio della riproponibilità dell’istanza dopo l’ordinanza declinatoria della competenza [ art. 669 septies, primo comma stesso codice ] opera anche con riguardo al provvedimento, di pari contenuto, adottato dal tribunale sul reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies [ nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 1994 ], che si sostituisce all’atto reclamato, con identica natura e funzione, e pertanto si sottrae ai mezzi d’impugnazione a norma del quarto comma del citato art. 669 terdecies, ivi compreso il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
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