14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5316 del 10 marzo 2005
Testo massima n. 1
In caso di giudizio instaurato ai sensi degli artt. 669 — octies e 669 novies c.p.c. a seguito della concessione di provvedimento cautelare ante causam il provvedimento di rigetto della domanda di emissione di altro provvedimento cautelare da parte del giudice di merito, fondato sul rilievo che essa non attiene alla modifica o alla revoca ex art. 669 — decies c.p.c. ovvero alle modalità di esecuzione ai sensi dell’art. 669 — duodecies c.p.c. di quello già concesso, esulando dalla materia oggetto del giudizio di merito, è impugnabile con reclamo e non già mediante regolamento di competenza, ponendo una questione di procedura e non di competenza [ sulla base di tale principio la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di regolamento di competenza ].
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