Cass. civ. n. 3344 del 18 luglio 1989
Testo massima n. 1
Non si ha possesso della servitù di passaggio — utile ai fini dell'usucapione — in caso di attraversamenti sporadici o saltuari del fondo altrui, allorquando la intermittenza o periodicità degli stessi non sia collegata a ricorrenti esigenze del fondo dominante.