14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14765 del 4 giugno 2008
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 669 novies, terzo comma, c.p.c., il provvedimento cautelare [ nella specie sequestro ] perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento è stato concesso, sia nell’ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetti la titolarità del diritto sul bene, la cui integrità il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo la sua pratica efficacia ; ne consegue che, se il titolare di tale diritto, ancorché sia la medesima persona fisica che è stata nominata custode del bene sequestrato, chiede il rilascio del bene per effetto di detta sentenza, questo titolo è diverso da quello peraltro caducato dal medesimo provvedimento, per esserne venuti meno la funzione e lo scopo con cui gli è stato conferito l’incarico di custode e, quindi, non è configurabile un inammissibile esercizio della medesima azione esecutiva.
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