14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15349 del 25 giugno 2010
Testo massima n. 1
Alla stregua degli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c. [ nella versione originaria, “ratione temporis” applicabile ], l’estinzione del giudizio di merito, come anche il suo mancato tempestivo inizio, comportano automaticamente la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi “ante causam” e la facoltà, per chi ne abbia subito l’attuazione, di ottenere il ripristino della situazione precedente, salvi i casi di impossibilità materiale o giuridica; tuttavia, tale disciplina normativa non implica che il diritto a tutela del quale è stata disposta la misura cautelare ormai caducata non possa essere ulteriormente fatto valere in un successivo giudizio di merito a cognizione piena
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