Cass. civ. n. 4760 del 29 aprile 1991
Testo massima n. 1
Il possesso di una servitù di veduta presuppone soltanto il possesso delle opere necessarie al suo esercizio, indipendentemente dal fatto che il possessore in concreto eserciti la veduta cioè si avvalga dell'opera per inspicere e prospicere in alienum..