Cass. civ. n. 3906 del 30 marzo 2000

Testo massima n. 1


Il passaggio pedonale e il passaggio carrabile costituiscono servitù distinte e autonome, sicché dall'esistenza della prima non può desumersi l'esistenza della seconda, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio anche con carri.

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