14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3906 del 30 marzo 2000
Posted at 16:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il passaggio pedonale e il passaggio carrabile costituiscono servitù distinte e autonome, sicché dall’esistenza della prima non può desumersi l’esistenza della seconda, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio anche con carri.
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