Cass. civ. n. 24705 del 21 novembre 2006
Testo massima n. 1
Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come informatori — le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali indizi liberamente valutabili — coloro che abbiano reso «sommarie informazioni» ai sensi dell'art. 669 sexies comma secondo c.p.c., ai fini dell'eventuale adozione del decreto inaudita altera parte.