14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 37 del 11 gennaio 1990
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui il lavoratore subordinato — trovatosi in stato di malattia fuori della sede di lavoro e giudicato idoneo, dalla struttura medica di controllo del luogo ove era in malattia, a riprendere servizio in una certa data — abbia chiesto, ex art. 700 c.p.c., l’accertamento della precarietà del suo stato di salute e dell’esistenza di condizioni tali da non consentirgli di presentarsi nel posto di lavoro, competente a provvedere, ai sensi dell’art. 701 dello stesso codice, è il giudice del luogo dell’attività lavorativa, nel quale potrebbe verificarsi l’evento dannoso costituito dalla lesione del bene della salute, in correlazione alla ripresa del servizio, o, in caso di mancata ripresa del lavoro, l’adozione di una misura disciplinare a carico del dipendente.
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