14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5335 del 8 marzo 2007
Testo massima n. 1
In tema di procedimento cautelare, ai sensi dell’art. 669 ter c.p.c., prima dell’inizio del giudizio di merito la domanda si propone al giudice competente, in base agli ordinari criteri, a conoscere del merito; in mancanza di proposizione, nel corso del procedimento cautelare, di eccezioni in ordine alla competenza del giudice adito, questa si radica in capo allo stesso e vi permane anche con riferimento al giudizio di merito; atteso che quest’ultimo è diretto alla conferma o alla riforma del provvedimento adottato in sede cautelare, in un rapporto di strumentalità tra i due procedimenti che, con riferimento alla materia societaria, non viene meno neppure a seguito della riforma di cui al D.L.vo n. 5 del 2003, che ha previsto la stabilità del provvedimento cautelare in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito.
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