Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4658 del 7 settembre 1985

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4658 del 7 settembre 1985

Testo massima n. 1

Il giudice dell’appello il quale — contrariamente al giudice di primo grado ed in riforma della relativa pronuncia — reputi ammissibile l’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. ad una convalida di sfratto, deve pronunciare nel merito e non rimettere la causa al primo giudice, non rientrando tale ipotesi nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. in quanto non sussiste l’esigenza di assicurare il doppio grado di giurisdizione, essendo l’accertamento della risoluzione del rapporto locatizio avvenuto in sede di cognizione sommaria con l’emissione del provvedimento di convalida.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze