14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1127 del 24 febbraio 1986
Testo massima n. 1
Nel procedimento per convalida di sfratto, il rinvio dell’udienza di comparizione, indicata dall’intimante, alla prima udienza immediatamente successiva, a causa d’impedimento dell’ufficio ed ai sensi dell’art. 57 disp. att. c.p.c., giustifica in caso di mancata comparizione dell’intimato a detta nuova udienza, la pronuncia dell’ordinanza di convalida, a norma dell’art. 663 c.p.c., con la conseguenza che il relativo provvedimento si sottrae al rimedio dell’appello, ed è suscettibile soltanto di opposizione tardiva, nei casi e nei modi consentiti dall’art. 668 c.p.c.
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