Cass. civ. n. 10642 del 26 ottobre 1993

Testo massima n. 1


Nel caso di perdita del rapporto materiale con la cosa, il possesso (o la detenzione) possono anche essere conservati solo animo purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare, ad libitum il contatto materiale con la cosa, con la conseguenza che quando questa possibilità sia di fatto preclusa da altri, il solo elemento intenzionale non è sufficiente alla conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa.

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