14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5964 del 1 luglio 1996
Posted at 16:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’elemento psicologico del possesso utile per l’usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall’art. 1158 c.c. Pertanto quel che rileva ai fini dell’usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l’ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio.
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