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Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 923 del 1 febbraio 1996

Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 923 del 1 febbraio 1996

Testo massima n. 1

Nel procedimento di convalida di sfratto in cui vi sia opposizione dell’intimato, il provvedimento con cui il pretore rigetta l’istanza del locatore di rilascio immediato disponendo per la prosecuzione della causa [ ai sensi dell’art. 667 c.p.c., testo precedente alla modifica introdotta dall’art. 73 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ], ha natura di ordinanza e non è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

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