14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3228 del 11 ottobre 1968
Testo massima n. 1
Nel procedimento per convalida di sfratto, l’ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, che sia stata pronunciata dal giudice fuori udienza, va comunicata a cura del cancelliere, a sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c., alle parti, ai fini della regolare prosecuzione del giudizio di merito. Ove sia mancata tale comunicazione — intesa, nel sistema della legge, a provocare, previa la cognizione legale del provvedimento stesso, la costituzione dell’intimato nell’udienza fissata per l’inizio del processo di cognizione del merito dinanzi allo stesso giudice — il procedimento di cognizione che si sia, nonostante tale difetto, svolto è nullo ed è parimenti nulla la sentenza in esso pronunciata. Trattasi di nullità sostanzialmente identica a quella derivante dalla mancanza della citazione introduttiva delle parti dinanzi al primo giudice a norma dell’art. 354 c.p.c.
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