14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4702 del 12 maggio 1999
Testo massima n. 1
In tema di «possesso», l’
animus possidendi — da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis — consiste unicamente nell’intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto. Da ciò discende, ai fini dell’usucapione, l’assoluta irrilevanza — una volta accertati l’appartenenza del fondo a privati e il possesso corpore et animo — del fatto per cui, in concreto, il «possessore» possa aver erroneamente ritenuto di proprietà demaniale il bene, e conseguentemente di non poterlo usucapire.
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