14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4898 del 22 settembre 1979
Testo massima n. 1
Nei procedimenti di convalida di sfratto, in caso di mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato, l’attività del giudice è limitata all’accertamento delle condizioni richieste per l’ammissibilità del procedimento speciale disciplinato dagli artt. 657 e seguenti c.p.c. e per l’emanazione del provvedimento di convalida di cui all’art. 663 stesso codice. Ricorrendo tali condizioni, il provvedimento adottato ha le caratteristiche estrinseche ed intrinseche di un’ordinanza, contro la quale non sono, quindi, esperibili i mezzi d’impugnazione stabiliti per le sentenze. Il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto emesso dal pretore in applicazione dell’art. 663 c.p.c. ha natura di sentenza, come tale impugnabile con l’appello, quando, pur essendo stata adottata la forma dell’ordinanza non siano state osservate le condizioni poste dalla legge per la sua emanazione: in tal caso, è, quindi, inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., tale norma assicurando l’esperibilità del ricorso [ contro le sentenze o i provvedimenti relativi alla libertà personale ] solo nell’ipotesi in cui la legge non preveda altri mezzi d’impugnazione.
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