14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3026 del 17 maggio 1985
Posted at 17:32h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’ordinanza di convalida dello sfratto per morosità, emessa nonostante l’opposizione dell’intimata, contenendo implicitamente il rigetto della detta opposizione, ha valore di sentenza suscettibile di impugnazione attraverso gli ordinari mezzi e, quindi, con appello, trattandosi di provvedimento pronunciato in primo grado, e non con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]