Cass. civ. n. 568 del 23 gennaio 1988
Testo massima n. 1
Nel procedimento di sfratto per morosità, differita la prima udienza su istanza delle parti «fatti salvi i relativi diritti», il provvedimento di convalida, emesso nella successiva udienza in assenza dell'intimato ed in base all'attestazione di un sostituto (nella specie, un laureato praticante di studio) del procuratore del locatore sulla persistenza della morosità, ha natura sostanziale e formale di ordinanza ed è pertanto impugnabile solo con l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., ove ne sussistano i presupposti, e non con l'appello (che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile), ancorché si contesti il potere del suddetto sostituto di attestare la persistenza della morosità.