14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 332 del 11 gennaio 2001
Testo massima n. 1
L’ordinanza di convalida di licenza di sfratto, che non ha natura di sentenza e non è dunque impugnabile con i mezzi ordinari d’impugnazione, se è tuttavia emessa fuori dei limiti oggettivi segnati dagli artt. 557 e 658 c.p.c., in assenza delle condizioni previste dall’art. 663 ovvero in mancanza di un presupposto generale di ammissibilità del procedimento speciale, assume valore di sentenza ed è perciò impugnabile con l’appello. Pertanto, assume valore di sentenza ed è perciò impugnabile con l’appello. Pertanto, ove il locatore dopo la notificazione della citazione per convalida dia atto che il conduttore ha provveduto a pagare il canone, senza però corrispondere gli interessi di mora e le spese, tale situazione non integra la richiesta di dichiarazione di persistente morosità, con la conseguenza che l’ordinanza ex art. 633 c.p.c. ugualmente pronunziata viene ad assumere natura di sentenza ed è impugnabile con l’appello.
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