14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17151 del 3 dicembre 2002
Testo massima n. 1
Ai fini della convalida dell’ordinanza di licenza o sfratto è necessario che sussistano sia i relativi presupposti specifici, indicati nel primo e nel terzo comma dell’art. 663 c.p.c. [ consistenti nella mancata comparizione, nella mancata contestazione e nella dichiarata persistenza della mora — sicché non è sufficiente che l’intimato si limiti a comparire ma è necessario che si opponga alla convalida ], sia i presupposti generali dell’azione [ quelli attinenti cioè alla giurisdizione, alla competenza, alla capacità processuale dell’intimante e alla corretta vocazione in giudizio ]. Ne consegue che, in difetto dei suindicati presupposti, la domanda va rigettata, e il provvedimento di convalida ciononostante emesso deve sostanzialmente equipararsi ad una sentenza, in quanto tale impugnabile con l’appello, irrilevante essendo al riguardo il comportamento mantenuto dall’intimato che si sia limitato a comparire all’udienza.
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